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 NORME GENERALI SUGLI AFFITTI

 

L’AFFITTO: Non è un contratto autonomo, bensì una sottospecie della locazione dalla quale si distingue per l’oggetto che è un bene produttivo. Infatti si definisce affitto quel contratto mediante il quale una parte (affittante) si obbliga a far godere, per un dato tempo, una cosa produttiva, mobile o immobile, all’altra parte (affittuario) che s’obbliga a versare un determinato corrispettivo, ma anche a curare la gestione della cosa locata, in conformità della sua destinazione economica e dell’interesse della produzione.
La figura più importante di affitto è quella che ha per oggetto i fondi rustici, ed è disciplinata sia dal Codice Civile che da leggi speciali così come per la locazione, leggi speciali che hanno tenuto conto dei rapporti sociali relativi all’agricoltura, settore ritenuto povero e bisognoso d’attenzione.
Oltre all’affitto di fondi rustici troviamo quello, molto importante, d’azienda, il quale può definirsi come il contratto con cui un soggetto si obbliga a far godere per un dato tempo un’azienda (complessi di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa) ad un altro soggetto,
dietro il pagamento di un determinato corrispettivo e con l’obbligo di gestirla senza modificarne la destinazione ecc.

L’affittante ha l’obbligo :
-    di consegnare la cosa con gli accessori e le pertinenze, affinché possa servire all’uso e alla produzione cui è destinata.
-    ad eseguire a sue spese tutte le riparazioni straordinarie che si rendessero necessarie.
L’affittante può in ogni momento accertare se l’affittuario osserva gli obblighi che gli sono imposti dal contratto, in modo di poter intervenire per tempo se le capacità produttive del bene sono pregiudicate.

L’affittuario ha l’obbligo:
-    di curare la gestione del bene non mutando stabilmente la sua destinazione.
-    Di pagare l’affitto puntualmente, consistente generalmente in una somma di danaro.
-    Di non subaffittare senza il consenso dell’affittante.
L’affittuario ha il diritto di godere della cosa locata, spettandogli i frutti e le altre utilità della cosa medesima concessagli in affitto.

LEGGE 392/78


CODICE CIVILE

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CONTRATTO AFFITTO BAR
icona_pdf.gif CONTRATTO AFFITTO FONDO RUSTICO
icona_pdf.gif CONTRATTO AFFITTO UFFICIO



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